Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7173 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7173 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Garilli Massimiliano, nato a Roma il 4.10.78
imputato art. 6 L. 401/89
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 2.10.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

t’ t. t

j

••

osserva

La Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per non avere
ottemperato all’obbligo impostogli di presentarsi a firmare presso il commissariato in occasione
dell’incontro amichevole tra le squadre di calcio di Roma e Juventus del 9.8.05.
Con il gravame si deduce mancata considerazione dell’elemento psicologico e vizio di
motivazione sul punto.
Il ricorso è manifestamente infondato e perché la censura – identica a quella già svolta
con i motivi di appello – non consiste in una critica alla logica della motivazione impugnata
bensì in un insistere sulla possibilità di rivalutare i fatti sotto una diversa prospettiva (considerato
anche che non si può “ascrivere” all’imputato il fatto di non esser comparso in giudizio).

In realtà, si è al cospetto di un fraintendimento delle argomentazioni del tutto logiche
della Corte – che giustamente commenta come l’ignoranza dell’incontro sia stata meramente
asserita e sia difficilmente conciliabile con la importanza dell’evento. Fermo restando che tale

Data Udienza: 29/11/2013

tesi difensiva era stata svolta per la prima volta solo in grado di appello e mai in precedenza in
fase di indagini ovvero in primo grado ( come sarebbe, invece, stato logico attendersi, se reale).
Ne consegue la piena validità della motivazione impugnata e, per contro, la
inammissibilità del ricorso cui segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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