Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7173 del 13/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7173 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP BENEVENTO nei confronti di:
GIP VICENZA
con l’ordinanza n. 1320/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BENEVENTO, del 17/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (:)1, o
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Data Udienza: 13/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Vicenza dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere nei confronti di Della
Porta Daniela, Menini Fabio, Menini Roberto, Ricciardi Salvatore, Somma Agostino, Tipaldi
Pietro e Urbani Luciano, imputati:
Della Porta Daniela dei reati di cui ai capi 7 (in concorso con Somma Agostino, artt 81 cpv
c.p. e 8 d.lgs. n. 74/2000, commesso in Zungoli nel 2005 e 2006), 9 (in concorso con

2006 e 2007), 11 (in concorso con Urbani Luciano e Somma Agostino, artt. 81 cpv c.p. e 8
d.lgs. n. 74/2000, commesso in Montecchio Maggiore e Avellino nel 2007, 2008 e 2009) e
14 (in concorso con Menini Fabio, Menini Roberto e Somma Agostino, artt. 81 cpv c.p. e 8
d.lgs. n. 74/2000, commesso in Montecchio Maggiore e Avellino nel 2007, 2008 e 2009)
della rubrica;
Menini Fabio e Menini Roberto dei reati di cui ai capi 14 (in concorso tra loro e con Somma
Agostino e Della Porta Daniela, artt. 81 cpv c.p. e 8 d.lgs. n. 74/2000, commesso in
Montecchio Maggiore e Avellino nel 2007, 2008, 2009), 15 (in concorso tra loro, art. 2 d.lgs.
n. 74/2000, commesso in Montebello Vicentino alla fine del 2007) e 16 (in concorso tra loro,
art. 2 d.lgs. n. 74/2000, commesso in Mntecchio Maggiore e Avellino alla fine del 2008)
della rubrica;
Ricciardì Salvatore del reato di cui al capo 19 (in concorso con Somma Agostino, art. 10
d.lgs. n. 74/2000, commesso in Montecchio Maggiore e Avellino in epoca anteriore al
27.1.2011) della rubrica;
Somma Agostino dei reati di cui ai capi 7 (in concorso con Della Porta Daniela, artt. 81 cpv
c.p. e 8 d.lgs. 74/2000, commesso in Zungoli nel 2005 e 2006), 8 (art. 10 d.lgs. n.
74/2000, commesso in Zungoli in epoca posteriore alla fine del 2008), 9 (in concorso con
Della Porta Daniela, artt. 81 cpv c.p. e 8 d.lgs. 74/2000, commesso in Altavilla Irpina nel
2006 e 2007), 10 (art. 10 d.lgs. n. 74/2000, in Altavilla Irpina in epoca posteriore ala fine
del 2007), 11 (in concorso con Urbani Luciano e Della Porta Daniela, artt. 81 cpv c.p. e 8
d.lgs. 74/2000, commesso in Montecchio Maggiore e Avellino nel 2007, 2008 e 2009), 14
(in concorso con Menini Fabio, Menini Roberto e Della Porta Daniela, artt. 81 cpv c.p. e 8
d.lgs. 74/2000, in Montecchio Maggiore e Avellino nel 2007, 2008 e 2009), 17, 18 (in
concorso con Tipaldi Pietro, art. 10 d.lgs. n. 74/2000, commessi in Montecchio Maggiore e
Avellino in epoca anteriore al 27.1.2011) e 19 (in concorso con Ricciardi Salvatore, art. 10
d.lgs. n. 74/2000, commesso in Montecchio Maggiore e Avellino in epoca anteriore al
27.1.2011) della rubrica;

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Somma Agostino, artt. 81 cpv c.p. e 8 d.lgs. n. 74/2000, commesso in Altavilla Irpina nel

Tipaldi Pietro dei reati di cui ai capi 17 e 18 (art. 110 in concorso con Somma Agostino,
art. 10 d.lgs. n. 74/2000, commessi in Montecchio Maggiore e Avellino in epoca anteriore al
27.1.2011) della rubrica;
Urbani Luciano dei reati di cui ai capi 11 (in concorso con Somma Agostino e Della Porta
Daniela, artt. 81 cpv c.p. e 8 d.lgs. n. 74/2000, commesso in Montecchio Maggior e Avellino
nel 2007, 2008 e 2009), 12 (art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000, commesso in Montecchio
Maggiore e Avellino il 27.12.2008) e 13 (art.5 d.lgs. n. 74/2000, commesso in Montecchio

Secondo il suddetto giudice la competenza territoriale, da determinare secondo la regola
generale del /ocus commissi delicti, apparteneva in relazione ai reati di cui ai capi 7 e 8 al
Tribunale di Ariano Irpino, consumati a Zungoli, e in relazione a quelli di cui ai successivi
capi al Tribunale di Avellino e, poiché le condotte descritte nelle imputazioni erano tra loro
unite dal vincolo della continuazione, territorialmente competente a decidere in ordine a
tutti i reati era il Tribunale di Ariano Irpino nel cui circondario erano stati consumati
cronologicamente i primi reati; conseguentemente, aveva disposto la trasmissione degli atti
al Pubblico Ministero presso quel Tribunale.
2. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento, accorpante il Tribunale di
Ariano Irpino, con ordinanza del 17 luglio 2015, riteneva condivisibile la decisione del GUP di
Vicenza in ordine ai reati sub A), B), C) e D) della rubrica di cui alla richiesta di rinvio a
giudizio del pubblico ministero (corrispondenti ai capi 7, 8, 9, e 10 della sentenza GUP
Vicenza) attribuiti a Somma Agostino e Della Porta Daniela, commessi a Zungoli (che è
territorio rientrante nel circondario del proprio Ufficio) e in Altavilla Irpina (che è territorio
rientrante nel circondario del Tribunale di Avellino), in quanto gli ultimi due reati erano
connessi ex art. 12 cpp e il primo e più grave reato (reato di cui all’art. 8 d.lsg. n. 74/2000
contestato in concorso al Somma e alla Della Porta) era stato posto in essere nel circondario
del proprio Ufficio; rispetto a tali imputati, il GUP di Benevento, previa separazione delle loro
posizioni processuali, nella medesima data, aveva pronunciato sentenza di non luogo a
procedere per essersi i citati reati estinti per intervenuta prescrizione.
Quanto agli altri reati, il suddetto giudice riteneva che: “non può trovare applicazione il
principio di competenza per connessione (a esclusione di quella

sub

F dell’odierna

imputazione, di cui si dirà di seguito) perché ognuna di esse è presente almeno un soggetto
terzo (in alcune, capi F, H, I, il Somma e la Della Porta non sono concorrenti nel reato
contestato); “la parziale identità dei soggetti imputati non è sufficiente per spostare la
competenza posto che la connessione per continuazione di cui all’art. 12 lett. b) cod. proc.
pen. rileva processualmente solo se sia riferibile a una fattispecie monosoggettiva o a una
fattispecie concorsuale in cui l’identità del disegno criminoso sia comune a tutti i
compartecipi, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in
3

Maggiore e Avellino il 31.12.2009) della rubrica.

continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice
naturale secondo le regole ordinarie della competenza”; “stante le ordinarie regole sulla
competenza per territorio come integrate dall’art. 18 del d.lgs. n. 74/2000, in particolare
commi 2 e 3”, competente per territorio è il Tribunale di Vicenza; “la fattispecie di cui alle
imputazioni sub F (capi 12 e 13 della sentenza GUP Vicenza), relativa all’omesso
versamento IVA deve ritenersi commessa in Avellino, essendo stata la Est Skin s.r.l. posta
in liquidazione dal settembre 2008 con trasferimento della sede in Solofra, luogo rientrante
nel circondario di Avellino; “ma ricorre un nitido rapporto di connessione tra la fattispecie di

al capo 11 della sentenza Gup Vicenza] per il quale, per quanto sopra evidenziato, si ritiene
la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza) con conseguente applicazione del
disposto dell’art. 16 cpp e competenza del GUP di Vicenza anche per quest’ultima
fattispecie”; “lo spostamento di competenza riguarda il solo imputato Urbani Luciano che è
coimputato con Somma Agostino e della Porta Daniela nel reato ex art. 8 citato d.lgs. (capo
E) senza alcun pregiudizio per gli altri coimputati che non vengono a essere sottratti dal
proprio giudice naturale”.
Proponeva, quindi, conflitto negativo di competenza in relazione ai reati sub E (capo 11
sentenza GUP Vicenza), F (capi 12 e 13 sentenza GUP Vicenza), G (capo 14 sentenza GUP
Vicenza), H (capi 15 e 16 sentenza GUP Vicenza) e I (capo 17 sentenza GUP Vicenza) della
rubrica ritenendo la competenza dell’A.G. di Vicenza e trasmetteva gli atti a questa Corte
per la risoluzione dello stesso.
3. Con memoria pervenuta il 22 dicembre 2015, gli avvocati Mario d’Alessandro, Gerardo
Perillo e Giuseppe Maglio, difensori degli imputati, sostanzialmente aderendo alle
argomentazioni svolte dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, hanno
chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che la competenza territoriale nel conflitto negativo insorto vada attribuita
al Tribunale di Vicenza.
Va, innanzitutto, rilevato che, nel caso di specie, non è individuabile il luogo di
commissione dei reati di cui ai capi E, F, G, H, relativamente all’ipotesi di utilizzazione di
fatture per operazioni inesistenti, ed I del decreto di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Benevento, indicato alternativamente in Montecchio Maggiore e
Avellino.

evasione e quella di emissione di fattura per operazioni inesistenti (capo E [corrispondente

Inoltre, va rilevato che non vi è coincidenza soggettiva tra le imputazioni, che non
risultano tra di loro connesse, in mancanza di un fatto che possa operare da criterio di
collegamento tra le stesse.
L’unico criterio valido, al fine di determinare la competenza territoriale, è da ritenersi
quello formale che la indica in quella del giudice presso l’ufficio del pubblico ministero che
per primo ha provveduto a iscrivere la notizia di reato.
In applicazione di tale criterio, il giudice competente per territorio è, nel caso di specie, il

P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Vicenza cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 13 gennaio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Tribunale di Vicenza.

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