Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7170 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7170 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN MOUMEN SMAIL N. IL 24/02/1974

Loa-R,4

avverso l’ordinanza n. 23/2012 TRIB.~84″. di APPACE:IsPA, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con ordinanza in data 28/2/2013 il Tribunale di Lucera ha disposto, su richiesta del Pubblico
ministero, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Ben
Moumen Smail con la sentenza del Tribunale di Lucera, sez. dist. di Apricena, in data
15/10/2008 (irrevocabile il 7/11/2008).

Osserva la Corte che all’applicazione di pena pari a cinque mesi e dieci giorni di reclusione
operata dalla sentenza citata, fece seguito la condanna alla pena di sei anni di reclusione
inflitta con sentenza del Tribunale di Lucera del 23/9/2010 (irrevocabile il 13/6/2012) per fatti
commessi in data 23/11/2008: fatti successivi alla prima sentenza e commessi nei cinque anni
dalla stessa.
Contrariamente alla tesi del ricorrente, il beneficio della sospensione della pena concesso con
sentenza di “patteggiamento” è soggetto a revoca qualora nei cinque anni vengano commessi
nuovi reati per i quali venga inflitta una sanzione che risulti incompatibile coi limiti fissati dagli
artt.163 e ss. cod. pen.; inequivoca in tal senso è la disposizione contenuta nel comma 2
dell’art.445 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IPA, ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Avverso tale decisione il sig. Ben Moumen propone ricorso in sintesi lamentando: errata
applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per essere la sentenza del 15/10/2008
sentenza di applicazione della pena e come tale non parificabile a sentenza di condanna, con
conseguente impossibilità di procedere alla revoca della sospensione da essa concessa.

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