Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7170 del 13/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7170 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALCIDE CERATO N. IL 11/02/1939
CERATO MASSIMO N. IL 27/03/1966
CERATO ANDREA N. IL 13/04/1969
avverso l’ordinanza n. 6/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
21/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/se le conclusioni del PG Dott. 1–(02y uk
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Data Udienza: 13/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 21 gennaio 2015, il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, formulata da Cerato
Massimo e Cerato Andrea, tendente a ottenere la revoca della confisca disposta con sentenza
del GUP del medesimo Tribunale in data 10.9.2009 e la conseguente restituzione della
somma di C. 100.000,00 depositata sul c.c. n. 11430/46 acceso presso l’istituto di credito
Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Cusago; con lo stesso provvedimento, dichiarava

L’istanza proposta dai primi due veniva rigettata sul rilievo che la sentenza, emessa ex art.
444 del codice di rito il 10.9.2009 (divenuta irrevocabile dal 12.4.2014) nei confronti dei
predetti, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 321, 326, commi 1 e 3, 482, in
relazione all’art. 479, del codice penale, commessi nell’anno 2008, aveva disposto la confisca
della somma di C. 100.000,00, depositata sul c.c. n. 11430/46 acceso presso l’istituto di
credito Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Cusago, “oggetto del provvedimento di
sequestro del PM in data 5.6.2009 a carico di Cerato Andrea” (così in dispositivo) in quanto
“profitto del reato” (così nella motivazione), a nulla rilevando che “al momento in cui in data
5.6.2009 il PM attraverso la GP ha eseguito il sequestro delle somme presenti sul conto
corrente acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, detto conto corrente presentasse un
saldo negativo”.
Quanto a Cerato Alcide, l’istanza veniva dichiarata inammissibile perché costui era
“soggetto estraneo rispetto alla sentenza che ha applicato la pena ed emesso il
provvedimento ablativo oggetto del presente procedimento nei confronti dei due concorrenti”,
a nulla rilevando che il predetto fosse stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano
del 21.21.2012, irrevocabile il 19.6.2013, alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di
cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3 e 5, cp (capo 110), 81, 110 e 321 cp in relazione agli artt.
319 e 320 cp commesso nell’anno 2008 (capo 95), 81, 110 e 326, commi 1 e 3 cp (capo 96)
e 482 cp (capo 97), vale a dire per gli stessi fatti giudicati con la sentenza di applicazione
pena emessa dal GUP in sede nei confronti di Cerato Andrea e Cerato Massimo, perché con
tale pronuncia nessun provvedimento ablativo era stato emesso nei confronti di Cerato
Alci de.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Cerato

Massimo, Cerato Andrea e Cerato Alcide, deducendo, quanto alla posizione dei primi due:
“violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cpp in relazione all’art. 322 ter cp, ovvero erronea
applicazione della legge in relazione alla confisca ex art. 322 ter cp disposta sine titulo con la
sentenza n. 1273/2009 e omessa e/o manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza sul
punto”; quanto alla posizione di Cerato Alcide, “violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cpp
in relazione all’art. 676 cpp ovvero declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato”.
2

inammissibile la medesima istanza proposta da Cerato Alcide.

2.1.

Con il primo motivo, ha osservato che il giudice dell’esecuzione non avrebbe

considerato la circostanza lamentata dai ricorrenti Cerato Massimo e Cerato Andrea secondo
cui la somma di cui si controverte non sarebbe stata oggetto di sequestro nell’ambito dei
procedimenti, principale e stralciati, legati ai fatti contestati; che, in particolare, il sequestro
del 5.6.2009 sarebbe rimasto privo di esecuzione e che la somma sarebbe entrata sul conto
corrente successivamente all’avvenuto sequestro, che era, dunque, rimasto ineseguito; che,
inoltre, la motivazione resa sul punto dal giudice dell’esecuzione che aveva attribuito, pur
consapevole dell’inefficacia del sequestro intervenuto su un conto corrente privo di liquidità,

viziata, anche sub specie del travisamento del fatto; e ciò in quanto il giudice dell’esecuzione
si sarebbe limitato a una mera constatazione dei fatti avvenuti recuperando l’esistenza del
sequestro dall’eseguita confisca.
2.2. Con il secondo motivo, ha osservato che proprio il ruolo di Cerato Alcide, quale terzo
estraneo al giudizio, rappresenterebbe il requisito legittimante al promovimento da parte di
costui dell’incidente di esecuzione finalizzato alla restituzione delle somme confiscate, in
quanto soggetto interessato per essere il titolare, in comune con i figli Massimo e Andrea, del
conto corrente sul quale il denaro fu versato e dal quale fu appreso; che, peraltro, la
sentenza citata nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, relativa alla condanna di Cerato
Alcide per il reato di cui all’art. 416 del codice penale, sarebbe stata riformata in appello.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Massimo
Galli, ha chiesto, previa qualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667,
comma 4, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale d Milano per il corso
ulteriore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.
Avverso il provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione in ordine alla richiesta di revoca
della confisca è previsto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e
667, comma 4, cod. proc. pen. un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione
dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione; si introduce in tal modo un procedimento che deve
svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa,
secondo lo schema definito dall’art. 666 cod. proc. pen..
La soluzione, a parere del Collegio, non muta laddove, come nella specie, il giudice
dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca della confisca, abbia adottato il
provvedimento in sede di udienza camerale – invece di procedere de plano – all’uopo fissando
la udienza di comparizione delle parti.
3

rilevanza assorbente alla circostanza della successiva capienza di detto conto, sarebbe

La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione, infatti, ritiene che, in materia di
confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de
plano ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente
ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione (ex pluribus: Cass.,
Sez. III, 19 febbraio 2003 n. 8124, RV 223464; Cass., Sez. III, 7 luglio 1995 n. 1182, RV
202599; Cass., Sez. I, 6 novembre 2006 n. 3196, Cartesano; Cass., Sez.I, 20 settembre
2007, n. 36231, RV 237897; Cass., Sez. I, 20 febbraio 2008, n.8785, RV 239142; Cass. Sez.
I, 11 gennaio 2013, n. 4083, RV 254812; Cass. Sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 13445, RV

Il collegio aderisce a tale orientamento, poiché il ricorrente è stato comunque privato della
fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al
contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice
deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di
sottoporre ad un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio
in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua
peculiarità.
Ciò posto, sempre in linea con gli arresti richiamati, deve escludersi che l’immediato
ricorso in cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto
dalla legge; piuttosto lo stesso va convertito in opposizione, a norma dell’art. 568 cod. proc.
pen., comma 5 (in tal senso: Cass. Sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 13445, RV 259424; Cass.
Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 4083, RV 254812; Cass. Sez. VI, 9 marzo 2007, n. 18223, RV
237362; Cass., Sez. III, 20 gennaio 2004 n. 14724, RV 228605; Cass. Sez. IV, 27 maggio
2003, n. 34403, RV 225717; Cass., Sez. III, n. 5 dicembre 2002, 8124, RV 223464; Cass.
Sez. IV, 7 ottobre 1997, n. 2417, rv. 210093; Cass., Sez. III, 7 aprile 1995 n. 1182, RV
202599) e, conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché proceda al
giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Qualificata la impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Così deciso, il 13 gennaio 2016

259424).

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