Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7169 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7169 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COCCO GIANLUCA N. IL 11/06/1980
avverso la sentenza n. 1184/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

•4

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Cagliari con sentenza del 15/5/2013, ha confermato la sentenza in
data 7/5/2012 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di
COCCO Gianluca per i reati di cui agli artt. 44, lett. c) d.P.R. 380\01 e 181 d.lgs. 42\2004 (in
Quartu S. Elena 2\9\2008);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando
violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche;

il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere
discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti
a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi
elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi
negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego
operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. I n. 3529, 2 novembre
1993; Sez. VI n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. VI n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. I n.
4200, 7 maggio 1985).
che, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a
prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti
o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti
decisivi o, comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. II n.
3609, 1 febbraio 2011; Sez. VI n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la
motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in
sede di legittimità neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei
reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. VI n. 42688, 14
novembre 2008; Sez. VI n. 7707, 4 dicembre 2003).
— che nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale
riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alle gravi modalità della
condotta rilevando, altresì, che l’imputato non aveva fornito alcun elemento positivo di
valutazione a suo favore;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile (poiché manifestamente
infondato) e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

TATA1

— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:

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