Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7167 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7167 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARMIENTI MASSIMILIANO N. IL 21/07/1976
[i.:11.Ctte
avverso la sentenza n. 1132/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 29/11/2013
Ritenuto:
che la Corte di appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto con sentenza del 7/3/2013 ha
parzialmente riformato, riducendo la pena originariamente inflitta, la sentenza 16/2/2009 del
Tribunale di Taranto, che aveva affermato la responsabilità penale di ARMIENTÌ Massimiliano
in ordine al delitto di cui all’art. 171ter lett. c) e d) legge 633\41 (in Taranto 9/5/2007);
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o
punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata [il ricorrente
lamenta, con assoluta indeterminatezza, la manifesta illogicità e la insufficienza dell’apparato
logico e argomentativo della decisione];
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente
alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente
iniOndato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013
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