Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7166 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7166 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHOTI DRITAN N. IL 12/10/1978
CARNEVALE BONINO GIANFRANCO N. IL 05/03/1954
ACQUAOTTA ANNA MARIA N. IL 16/01/1958
avverso la sentenza n. 557/2008 TRIBUNALE di VIGEVANO, del
19/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Vigevano, con sentenza emessa il 19/04/2011, dichiarava
Shoti Dritan, Gianfranco Carnevale Bonino, Anna Maria Acquaotta, colpevoli del
reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006 [come contestato in atti] e li condannava
alla pena di C 2.000,00 di ammenda ciascuno.

2.Tutti gli interessati presentavano personalmente distinti ricorsi per

sulla responsabilità penale di ciascun imputato e sul trattamento sanzionatorio.
2.1. Anna Maria Acquaotta e Gianfranco Carnevale Bonino, tramite
difensore di fiducia proponevano anche Appello – qualificato ricorso per
Cassazione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie.

3.L’impugnazione, tramite proprio difensore di fiducia da parte di Anna
Maria Acquaotta e Gianfranco Carnevale Bonino, è stata proposta da difensore
avv. Roberto Grittini non iscritto nell’Albo Speciale della Cassazione, con
conseguente inammissibilità dei ricorsi, ex art. 613 cod. proc. pen.

3. Le censure dedotte nei ricorsi proposti personalmente dagli imputati sono
del tutto generiche perché privi di motivi specifici, pertinenti alle ragioni poste a
base della decisione impugnata. Il Tribunale, comunque, ha congruamente
motivato i punti oggetto di impugnazione mediante valutazioni di merito immuni
da errori di diritto (vedi sentenza impugnata pagg. 2 – 5).

4.Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da Shoti Dritan,
Gianfranco Carnevale Bonino, Anna Maria Acquaotta con condanna degli stessi al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina
in C 1.000,00fL■ taiev”A kl 1.411

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 201,3____

D

Cassazione, deducendo ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. censure varie

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