Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7165 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7165 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Shurda Ermal, nato a Durazzo (Albania) il 25.8.88
Achim Marian, nato a Durazzo (Albania) il 13.2.88
imputati artt. 3 e 4 L. 75/58
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Venezia del 27.3.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Con il provvedimento impugnato, ai ricorrenti è stata applicata la pena di anni 3 mesi 6
di reclusione e 400 C di multa (shurda) e quella di anni 3 mesi 4 di reclusione e 400 C di
multa (Achinn) in ordine al reato di cui agli artt. 3 e 4 L. 75/58
Le presenti impugnazioni censurano il fatto che il giudice non abbia valutati gli
elementi di accusa e si sia limitato ad elencarli semplicemente.
I ricorsi sono manifestamente infondati e, quindi, inammissibili.
A prescindere dalla loro assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera 11

Data Udienza: 29/11/2013

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1500 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 — e ribadita anche di recente — sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle
ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza
impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129.
Diversamente, (sez. v 15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella
motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita
motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.

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