Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7164 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7164 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Mancini Ennio, nato a Turrivagliani (Pe) il 2.9.54
imputato art. 727 c.p.
avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 9.6.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Si procede nei confronti del ricorrente per maltrattamento di una decina di cani che,
secondo l’accusa, erano stati abbandonati in un terreno non adeguatamente recintato ed in
condizioni incompatibili con la loro natura.
Il Mancini ricorre contro la condanna inflittagli obiettando che il fatto che il recinto non
fosse completo non ha alcun rilievo ai fini del maltrattamento e che, anzi, egli si recava ogni
giorno a portar loro da mangiare. In ogni caso, si afferma che la pena è eccessiva.
Il ricorso è inammissibile, innanzitutto, perché nel merito. L’unico controllo che questo
giudice di legittimità può svolgere sulla motivazione dei giudici di merito deve puntare alla
verifica che questi abbiano preso in considerazione tutte le emergenze, non le abbiano
travisate ed, anzi, ne abbiano dato una lettura non manifestamente illogica.
E’, pertanto, fuori luogo, tentare di prospettare i fatti sotto una diversa angolazione.

Data Udienza: 29/11/2013

Per di più, la cosa, nella specie, avviene in modo del tutto generico ed assertivo di una
realtà opposta a quella che risulta essere stata raccolta dal primo giudice in base alle risultanze
processuali e, segnatamente, in base alle deposizioni dei testi.
Anche il secondo motivo lamenta erroneamente un difetto di motivazione sulla pena
quando, invece, risulta che essa è stata tarata sulla base del richiamo all’art. 133 c.p.. Deve,
peraltro, rammentarsi che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di
pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 anche espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o – come nella specie “pena adeguata” (Sez. II, 26.6.09, Denaro, Rv. 245596; Sez. VI, 12.6.08, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. II,

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

19.3.08, Gasparri, Rv. 239754).

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