Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7163 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7163 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE CLAUDIO N. IL 09/03/1957
avverso la sentenza n. 373/2009 TRIBUNALE di VASTO, del
26/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Vasto, con sentenza emessa il 26/03/2010, dichiarava
Claudio Conte colpevole dei reati di cui agli artt. 28, comma 1; 77 lett. b), 68, 69
e 77; 28, comma 1 e 77 lett. c) d.P.R. 164/1956; 4, comma 2, e 89, comma 1,
d.lgs. 626/1994 [come contestati in atti] e lo condannava ad una pena di C

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla
responsabilità penale e sulla misura della pena inflitta.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. Il Tribunale ha
congruamente motivato i punti oggetto di impugnazione mediante valutazioni di
merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza impugnata pagg. 1 – 2).

4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato, maturata il 09/08/2012, epoca successiva
alla sentenza impugnata emessa il 26/03/2010 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000;
sez. U. n. 23428 del 02/06/2005].

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Claudio
Conte con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

3.500,00 di ammenda.

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