Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7163 del 21/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7163 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
MERLO LEONARDO N. IL 30/08/1975
avverso l’ordinanza n. 254/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
12/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;
,
lette/s~itéle conclusioni del PG Dott. Oex:22t Cet<-01 ( 04«ago"c2;" Uditi difensor Avv.; íYzotAft c)2, td2.- Data Udienza: 21/12/2015 RILEVATO IN FATTO Con sentenza in data 02.02.2011 il GIP del Tribunale di Bergamo applicava a Merlo Leonardo la pena di anni quattro di reclusione ed € 18.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 del DPR n° 309/1990. In seguito, il condannato chiedeva la rideterminazione della pena applicata per effetto della pronunzia di incostituzionalità del medesimo articolo alla luce della sentenza n° favorevole. Con ordinanza in data 12.03.2015 il GIP del Tribunale di Bergamo rideterminava la pena in anni due di reclusione ed € 3.446,00 di multa, a seguito di rinegoziazione dell'accordo tra le parti, sulla scorta dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte Suprema con sentenza n° 37107/2015. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 665 cod.proc.pen.: rilevava infatti il ricorrente che la condanna de qua era stata ricompresa in un più ampio provvedimento di cumulo emesso in data 18.04.2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, in quanto si trattava di un cumulo di più sentenze di condanna, l'ultima delle quali a diventare definitiva era stata la sentenza in data 02.11.2011 emessa dal GIP del Tribunale di Lecco, per cui il Giudice dell'Esecuzione doveva identificarsi nel GIP del Tribunale di Lecco. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito espressi. Questa Corte ha ripetutamente insegnato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al Giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo. L'art. 665 cod.proc.pen., comma 4, introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. (Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014 - dep. 16/12/2014, Confl., comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 - dep. 09/04/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004 - dep. 17/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253). L'opposto orientamento, in base al quale, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi Giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui 1 32/2014 della Corte Costituzionale, invocando un trattamento sanzionatorio più all'art. 665 cod.proc.pen., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il Giudice che lo ha deliberato (Sez. 1, n. 4825 del 04/07/2000 - dep. 09/08/2000, Confl., comp. in proc. Molinari, Rv. 216915), è stato abbandonato dopo l'anno 2000 e non più riproposto. Di conseguenza, la questione sollevata va risolta con l'enunciazione del seguente principio: nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al Giudice che ha pronunciato la condanna esecutivo (cfr Sez. 1, n° 33923 del 07.07.2015, Rv 264679). Nella fattispecie, l'esame del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 18.04.2013 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco e relativo al ricorrente pone in evidenza che la sentenza de qua - rispetto alla quale è stata chiesta la rideternninazione della pena - è ormai parte di un più ampio titolo di cumulo, nell'ambito del quale l'ultima sentenza divenuta definitiva è quella emessa in data 02.11.2011 dal GIP del Tribunale di Lecco (esecutiva il 21.03.2013), certamente successiva a quella di cui alla originaria istanza, menzionata in epigrafe e divenuta esecutiva in data 22.03.2011. Alla stregua di questo principio, reputa il Collegio che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio e che gli atti debbano essere trasmessi al GIP del Tribunale di Lecco per il corso ulteriore. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Lecco. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2015. divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo

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