Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7162 del 06/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7162 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GRAMUGLIA GIUSEPPE N. IL 02/08/1981
avverso la sentenza n. 1862/2007 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 06/11/2012

Considerato che:
Gramuglia Giuseppe ricorre avverso la sentenza, in data 6 dicembre
2011, della Corte d’appello di Reggio Calabria, con cui è stata
confermata la condanna per il reato di riciclaggio, e chiedendone
l’annullamento, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla
sussistenza degli elementi essenziali del reato a lui contestato.
Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma,
in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più
legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano
una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di
una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i
principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del
provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità.
(Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n ° 12/2000, Jakani,
rv 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la Corte di merito ha
vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta la
sussistenza del reato in questione, attraverso la prova dell’avvenuta
contraffazione di segni identificativi del mezzo e la provenienza
delittuosa dello stesso, su cui vennero applicate le targhe
dell’originario mezzo di proprietà del ricorrente.
Il ragionamento operato dai giudici di merito appare dunque
saldamente ancorato alle risultanze processuali. Nel ricorso pertanto si
prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti
da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed
esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente
riproposti.
Alla luce delle suesposte considerazioni

il ricorso deve

dichiararsi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;

favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro
1000 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 6 novembre 2012

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