Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7161 del 21/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7161 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRIFIRO’ MAURIZIO N. IL 08/02/1971
avverso il decreto n. 490/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 29/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. \–c.
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Data Udienza: 21/12/2015

IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 29 dicembre 2014 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Catanzaro dichiarava de plano la inammissibilità del reclamo proposto da Trifirò
Maurizio in tema di liberazione anticipata speciale. Si compie riferimento, nel
provvedimento, alla causa ostativa rappresentata dall’essere in espiazione pena
per delitti “ricompresí nel catalogo di cui all’art. 4 bis legge n.354 del 1975 e

23.12.2013 dalla legge di conversione n.10 del 2014.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – con
personale sottoscrizione – Trifirò Maurizio, deducendo vizio di motivazione
nonchè erronea applicazione di legge. Ci si duole, in particolare dei contenuti
interpretativi della vicenda normativa, trattandosi di istanza proposta nel periodo
di vigenza del decreto-legge n.146 del 2013. .
3. Preliminarmente va dichiarata la nullità del decreto di inammissibilità per
violazione del contraddittorio e avvenuta adozione di un provvedimento estraneo
al modello legale del sistema delle impugnazioni
Risulta infatti applicata la norma contenuta nell’art. 666 co.2 cod.proc.pen. decreto di inammissibilità presidenziale – dettata in via generale per il
procedimento esecutivo ma non applicabile in caso di reclamo avverso una prima
decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza.
Come è stato già evidenziato nella presente sede di legittimità (Sez. I n. 53017
del 2.12.2014, rv 261662) il provvedimento tipizzato dall’art. 666 co.2
cod.proc.pen. non può ritenersi esportabile nel giudizio d’impugnazione, al cui
genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale

di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l’inammissibilità, per le
tassative ragioni di cui all’art. 591 c.p.p., co. 1, è dichiarata con ordinanza dal
“giudice dell’impugnazione” (art. 591 co.2): dunque, nel caso in cui questo sia
un organo collegiale, dal Collegio.
In tal senso, è da ritenersi che l’estensione del modello legale previsto per la
fase esecutiva alle procedure in tema di sorveglianza (nei modi stabiliti dall’art.
678 cod.proc.pen., come novellato dal di. 23.12.2013 n.146) comporti
l’applicabilità della particolare previsione di cui all’art. 666 co.2 (che consente di
emettere un provvedimento monocratico de plano nelle ipotesi di «difetto delle
condizione di legge» o «mera riproposizione di richiesta già rigettata») solo lì
dove si tratti di esaminare una «richiesta» (nel senso di prima istanza) e non lì
dove si tratti di valutare il contenuto di una impugnazione, posto che in tal caso
2

succ.mod., in riferimento ai contenuti apportati al testo del d.l. n.146 del

il regime della inammissibilità resta regolato dalla previsione di legge di cui
all’art. 591 cod.proc.pen. .

Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti
vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza perché decida sul reclamo.

P.Q.M.

Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro

Così deciso il 21 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al

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