Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7160 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7160 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO PIETRO N. IL 30/07/1981
avverso la sentenza n. 2266/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GENOVA, del 11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 29/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Gup del Tribunale di Genova, con sentenza emessa 1’11/04/2013, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Pietro Lombardo – imputato
dei reati di cui agli artt. 334, comma 2, 349, comma 2, cod. pen. (come
contestati in atti) – la pena di mesi nove di reclusione ed C 300,00 di multa;
pena sospesa.
motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come applicata in atti.
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto
da Pietro
Lombardo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di