Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 716 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 716 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALDI SALVATORE N. IL 15/04/1967
avverso la sentenza n. 2355/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
OTUNDO;
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Data Udienza: 26/11/2014

cc: 26-11-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. Cataldi Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità, sostenendo in particolare di avere agito nella convinzione di
versare in stato di necessità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in sede
di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione
della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere
posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione
congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno
preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata
attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun
modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14. •

R.G. n. 12291-14

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