Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 716 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 716 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATILDE CAMMINO
Dott. LUCIA AIELLI
Dott. GIUSEPPE SGADARI
Dott. VINCENZO TUTINELLI
Dott. COSIMO D’ARRIGO

ORDINANZA

– Presidente – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONAMORE AUGUSTO N. IL 19/11/1961
avverso la sentenza n. 8210/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

REGISTRO GENERALE
N. 10918/2016

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Bonamore Augusto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma del 29/1/2015 confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del
21/1/2011, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con
riguardo alla affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati
allo stesso ascritti.

causa in pubblica udienza . La richiesta non può essere accolta per le ragioni che
seguono.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Il motivo proposto è privo
della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c)
c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito che < impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre
il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega
la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; Sez. 2,
11951/2014,rv 259425).
Va poi ricordato che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una ” doppia
conforme”, cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna)
per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di
legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della
novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del
2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando
nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel
processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può
essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella
di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite
del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti
a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del
24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha
riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo
avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima

Con istanza del 5/10/2016 il ricorrente ha chiesto la trattazione della

conclusione in ordine alla responsabilità dell’imputato per i fatti allo stesso
ascritti ( previa riqualificazione del fatto di cui all’art. 423 cod. pen. ex art. 424
cod. pen.). In particolare la Corte d’appello ha ritenuto integrata la fattispecie di
rapina contestata, per effetto delle dichiarazioni della p.o., sottoposta a vaglio
critico, e dei testi terzi , nonché del certificato medico in atti, idoneo a
corroborarla, mentre del tutto inattendibili sono state ritenuti i testi della difesa
pur singolarmente vagliati .
All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,

versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2016

la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al

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