Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 716 del 18/09/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 716 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Schiano Vincenzo, nato a Serrara Fontana il 16/05/1936
avverso la sentenza del 13/03/2010 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Napoli
confermava la sentenza del Tribunale di quella stessa città, sezione distaccata di
Ischia, che aveva dichiarato Vincenzo Schiano colpevole dei reati di ingiuria e
violenza privata in danno di Eduard Kobolt (per avere rivolto a quest’ultimo la
seguente espressione: vai via uomo di m…, con l’aggravante di aver commesso il
fatto in presenza di più persone; e per avere con minaccia consistita nel prendere
un grosso secchio adibito a vaso da fiori e nel paventare di lanciarlo all’indirizzo
di Kobolt Eduard nonché nel minacciare lo stesso di “fargli il bagno con la
pompa”, costretto la menzionata parte offesa ad allontanarsi da una zona del
proprio giardino confinante con quella dello Schiano) e, per l’effetto

riuniti i

reati con il vincolo della continuazione – l’aveva condannato alla pena ritenuta di
giustizia.

Data Udienza: 18/09/2012

TI«IT

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore, avv. Lorenzo Bruno Molinaro,
ha proposto ricorso per cessazione, affidato alle ragioni di censura indicate in
parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso eccepisce nullità della sentenza impugnata per

Deduce, al riguardo, che, all’udienza del 31 marzo 2010, il difensore aveva
prodotto certificato medico attestante che l’imputato era affetto da

invalidante-lombalgia e sindrome depressiva.

patologia

Tale certificazione era stata,

tuttavia, disattesa dalla Corte distrettuale, sul rilievo che la stessa non
comprovasse un assoluto impedimento a comparire. Tale motivazione non era,
però, condivisibile in quanto non teneva conto del carattere impeditivo delle
affezioni e, comunque, in caso di dubbio, il giudice di appello avrebbe ben potuto
disporre visita fiscale.
Il secondo motivo lamenta mancata assunzione di prova decisiva nonché
mancanza o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla superfluità delle
prove revocate in primo grado. Ingiustamente, il giudice di appello non aveva
accolto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art.
603 cod. proc. pen., senza considerare che il primo giudice aveva ingiustamente
revocato la prova testimoniale, nonostante l’opposizione del difensore che aveva
insistito per l’audizione della persona offesa. Non erano stati così escussi i testi di
prova contraria Maria Di Grazia e Adissia Granat, senza motivazione alcuna sulla
ritenuta superfluità della prova, con conseguente violazione del diritto di difesa
Il terzo motivo denuncia manifesta illogicità di motivazione in ordine alla
mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle
attenuanti generiche, tenuto conto che i precedenti dell’imputato erano risalenti
nel tempo senza che medio tempore risultasse condanna a pena detentiva.

2. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Non è, infatti,
censurabile in questa sede l’apprezzamento di mero fatto in virtù del quale il
giudice del merito ha motivatamente escluso che l’affezione denunciata
dall’imputato integrasse impedimento assoluto a comparire in udienza.
Il secondo motivo è pur esso infondato. Infatti, è ineccepibile il rilievo del
giudice a qua che ha rilevato l’intempestività dell’eccezione difensiva, in piena
sintonia, del resto, con indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice,
secondo cui è viziata da nullità l’ordinanza con la quale il giudice disponga la

revoca dell’ammissione di un teste a discarico dell’imputato, nonostante le
2

violazione dell’art. 420-ter e 484 cod. proc. pen, in relazione all’art. 111 Cost.

insistenze del difensore per la sua ammissione; tuttavia, detta nullità deve essere
immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma
secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata

(cfr. Cass. Sez. 5, 14.5.2012, n. 18351, rv. 252680; id. Sez. 5, 6.12.2005, n.
816, rv 233256).
Correttamente è stata, poi, negata l’integrazione probatoria in appello, in
mancanza della condizione di non decidibilità allo stato degli atti, alla quale, a
mente dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen„ è subordinata la rinnovazione

Il terzo motivo, afferente al diniego delle generiche e della sospensione
condizionale della pena, è inammissibile siccome afferente a questione
squisitamente di merito, relativa all’assetto sanzionatorio, notoriamente sottratta
al sindacato di legittimità ove sorretta da idonea motivazione, com’è certamente
quella addotta nel caso di specie con riferimento al negativo giudizio di
personalità, affidato, segnatamente, al rilievo dei precedenti penali dell’imputato.

3. Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – meriterebbe il
rigetto, dunque un epilogo decisionale notoriamente non ostativo alla delibazione
dell’eccezione di prescrizione sollevata dal PG d’udienza.
La questione è certamente fondata. Ed invero, avuto riguardo alla data di
commissione dei reati ed ai periodi di sospensione, il termine prescrizionale è
maturato il 5.4.2010, dunque successivamente alla deliberazione della sentenza
in esame.
Non resta, allora, che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria
di annullamento della sentenza impugnata, con formula corrispondente, non
ravvisandosi in atti, tanto più a fronte di doppia conforme in punto di penale
responsabilità, i presupposti per il riconoscimento di più favorevole causa di
proscioglimento nel merito, a mente dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso il 18/09/2012.

dell’istruttoria dibattimentale in appello.

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