Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7158 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7158 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUANO TERESA N. IL 11/03/1959
avverso la sentenza n. 742/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa 1’08/01/2013,
dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Teresa Capuano avverso la
sentenza del Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalia, in data 01/12/2011,
con la quale era stata affermata la colpevolezza della Capuano in ordine ai reati
di cui agli artt. 44, comma 1 lett. c), e 95 d.P.R. 380/2001 [come contestati in
atti] con condanna della stessa alla pena di mesi due di arresto ed C 15.000,00

2. L’interessata proponeva ricorso pér Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche perché non
pertinenti alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
Al riguardo si osserva che la Corte di Appello ha ritenuto che l’appello era
inammissibile in quanto carente del requisito della specificità dei motivi,
espressamente richiesta dall’art. 581, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Orbene la ricorrente, con l’attuale ricorso per Cassazione, censura la
sentenza impugnata per ragioni del tutto diverse dalla mancanza di specificità
dei motivi dell’appello.

4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato maturata il 21/04/2013, epoca successiva alla
decisione impugnata emessa 1’08/01/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U.
n. 23428 del 02/06/2005].

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Teresa
Capuano con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
Il Componente estensor D

i ‘TATA

Il Presidente

delle

di ammenda; pena sospesa e non menzione.

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