Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7157 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7157 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sollano Elio, nato ad Agrigento il 16.3.79
imputato art. 2 L. 638/83
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 14.2.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Il presente ricorso impugna la decisione con la quale la Corte d’appello ha confermato la
condanna inflittagli per avere omesso di versare le somme trattenute a fini previdenziali sulle
retribuzioni dei dipendenti.
A dire del Sollano, infatti, non si sarebbe verificata la “condizione di procedibilità”
rappresentata dall’avviso, che spetta al trasgressore, circa la possibilità di ottemperare nel
termine di tre mesi.
Il ricorso, nei suddetti termini, è, però, manifestamente infondato perché si risolve
nella riproposizione di un motivo che – portato all’attenzione della Corte d’appello – è stato, da
quest’ultima, respinto sulla base di argomenti ineccepibili. Si fa, infatti, notare che la notifica
della diffida da parte dell’INPS è indubitabilmente avvenuta il 23.6.08, in modo regolare,
presso la sede della società, con lettera raccomandata e che nessun rilievo ha il fatto che
l’avviso di ricevimento non indichi la qualifica della persona cui è stato consegnato il plico e che

Data Udienza: 29/11/2013

ha sottoscritto, sia, perché ciò non è previsto, sia perché la notifica di tale avviso non deve
avere i requisiti formali della notificazione disciplinata dal codice di procedura penale. Se a ciò
si aggiunge il fatto che l’imputato è rimasto contumace e, quindi, non ha neppure dedotto il
mancato ricevimento della citata raccomandata, non si può che convenire con la Corte
d’appello circa la infondatezza della questione che, rende, perciò, il presente ricorso
inammissibile.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

P.Q.M.

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