Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7156 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7156 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FATIGATI ROBERTO N. IL 23/07/1946
avverso la sentenza n. 154/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TIVOLI, del 04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Tivoli, con sentenza emessa il 04/04/2013, ex art. 444 cod.
proc. pen., applicava nei confronti di Roberto Fatigati – imputato del reato di cui
all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (come contestato in atti) – la pena di mesi quattro
di reclusione ed C 30.000,00 di multa ex artt. 53 e segg. L. 689/1981.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

corrispondente pena pecuniaria, che doveva essere determinata in C 4.560,00.

3. La censura dedotta è manifestamente infondata. La pena di mesi quattro
di reclusione è stata correttamente determinata in sede di conversione, ex L.
689/1991, secondo i criteri di ragguaglio previsti dall’art. 135 cod. pen., nel
testo modificato dall’art. 3, comma, L. 15/07/2009 n. 94, già entrata in vigore
all’epoca dei fatti in esame, ossia il 27/12/2009 [mesi quattro di reclusione = gg
120 x C 250 (somma pari ad ogni giorno di reclusione) = C 30.000]. La somma
di C 30000, peraltro è stata concordata tra le parti.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Roberto
Fatigatis con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013

legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla misura della

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