Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7154 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7154 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPO DIEGO N. IL 23/06/1981
avverso la sentenza n. 1990/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con sentenza in data 21/1/2013 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del
13/4/2010 del Tribunale di Genova con cui il Sig. Diego LUPO è stato condannato in
relazione al reato previsto dagli artt.81 cod. pen. e 2 del d.l. 12 settembre 1983, n.463
convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive modifiche, commesso nell’anno 2006,
con riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto del decreto penale di condanna
emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede in data 12/10/2007,
irrevocabile il 20/3/2008.

Il ricorso è palesemente infondato, posto che la concessione delle circostanze oggi invocate
non ha formato oggetto dei motivi di appello, così che nessuna omissione è stata operata dalla
Corte di appello, e posto che la censura viene proposta per la prima volta in questa sede, così
contravvenendo al disposto del comma 3 dell’art.606 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche.

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