Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7154 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7154 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARASSI GIULIO N. IL 21/01/1950
avverso l’ordinanza n. 75/2014 TRIBUNALE di MANTOVA, del
05/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/11/2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.
Mario Fraticelli, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, il
quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso limitatamente
all’asserita pluralità di condanne per lo stesso fatto, con rinvio al giudice
di merito per nuovo esame, e il rigetto del ricorso per il resto.

1. Con istanza del 4 agosto 2014, l’avv. Carlo Binelli, nell’interesse
di Marassi Giulio, chiedeva al Tribunale di Verona, che la trasmetteva al
Tribunale di Mantova, la restituzione nel termine per proporre appello
avverso la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa il 13
gennaio 2009 dal Tribunale di Verona nei confronti del Marassi.

2. Con istanza del 26 agosto 2014, l’avv. Andrea Pongiluppi,
nell’interesse del Marassi, premesso che a costui era stato notificato
provvedimento di cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Mantova, chiedeva a tale Tribunale la sospensione
dell’esecuzione e la dichiarazione di non esecutività con riferimento alla
sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa il 18 aprile 2007 nei
confronti del Marassi dal Tribunale di Mantova, perché avente ad oggetto
pluralità di sentenze di condanna riguardanti il medesimo fatto; in
subordine, chiedeva la restituzione nel termine per l’impugnazione.

3. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 5 novembre 2014,
dichiarava la propria incompetenza, in favore della Corte di appello di
Venezia, in ordine all’istanza di restituzione nel termine per impugnare la
sentenza emessa il 13 gennaio 2009 dal Tribunale di Verona e rigettava
l’altra istanza.

4. Avverso tale ordinanza, l’avv. Andrea Pongiluppi e l’avv. Paolo
Momoli, difensori del Marassi, hanno proposto ricorso per cassazione
datato 21 novembre 2014, affidato a quattro motivi, ribaditi con memoria
del 18 novembre 2015.
4.1. Con il primo motivo, si deduce «Violazione di legge per
inosservanza degli artt. 125 co. 3, 649, 666, 669 cod. proc. pen., art. 4
Prot. N. 7 CEDU rat. con I. 98/1990, in relazione alla richiesta di
accertamento della illegittimità ed ingiustizia del titolo per violazione di

RITENUTO IN FATTO

bis in idem – art. 111, co. 6 e 7 della Costituzione. Mancanza assoluta di
motivazione sul punto in relazione alla richiesta».

Con il secondo motivo, si deduce, sotto altro profilo,

4.2.

«Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità di motivazione in punto
di ne bis in idem per come risulta dal provvedimento impugnato».

4.3. Con il terzo motivo, si deduce «Violazione di legge per
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 179, 670 comma 1 cod.

valutazione “anche nel merito” delle garanzie in caso di irreperibilità del
condannato».

4.4. Con il quarto motivo, si deduce «Violazione di legge per
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 96, 175, 179, 670 comma
3 cod. proc. perì., art. 6 CEDU, rat. con legge 848 del 1955, in relazione
alla declinatoria di competenza in merito alla istanza di restituzione in
termini per impugnare».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La censura di omessa motivazione in ordine al profilo

dell’istanza presentata al Tribunale di Mantova il 26 agosto 2014, con il
quale è stata lamentata la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. sul
divieto di un secondo giudizio, sono fondate, perché l’ordinanza
impugnata, dopo aver menzionato detto profilo, ha rigettato
integralmente l’istanza senza esporre alcun ragionamento giustificativo
sul punto, in violazione dell’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., che
prescrive la motivazione delle sentenze e delle ordinanze a pena di
nullità. Sono conseguentemente assorbite le censure riguardanti le
richieste subordinate rivolte al Tribunale di Mantova con la stessa istanza.

2.

Le censure riguardanti la declinatoria di incompetenza

pronunciata dal Tribunale di Mantova, in favore della Corte di appello di
Venezia, in ordine all’altra istanza proposta nell’interesse del Marassi,
sono inammissibili – con il conseguente assorbimento delle doglianze
riguardanti il mancato accoglimento dell’istanza stessa da parte del
Tribunale di Mantova – perché l’art. 568 comma 2 cod. proc. pen. esclude
espressamente che possa proporsi ricorso per cassazione avverso i
provvedimenti sulla competenza capaci di dar luogo a conflitto ai sensi
dell’art. 28 cod. proc. pen.

3

proc. pen., art. 6 CEDU, rat. con legge 848 del 1955, in relazione alla

3.

In conclusione, il ricorso va accolto, annullando l’ordinanza

impugnata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta ex art.
649 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di
Mantova. Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

A scioglimento della riserva adottata il 24.11.2015, annulla
l’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della
richiesta ex art. 649 cod. proc. pen. e rinvia per nuovo esame sul punto
al Tribunale di Mantova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2015.

P. Q. M.

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