Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7153 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7153 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KHORCEF FADHEL N. IL 11/06/1977
avverso il decreto n. 2513/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 06/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CLu44.<2,,,, T;„Qit vt _12, tn (A. o, .ut.te.,,,E, &la_ ',Q. ',v...2 r,\--.A.u._ , -1.eck.„ , ., tntri-~55-rikwo.„; vfb , cf2., Data Udienza: 13/11/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 6.10.2014, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., il reclamo presentato da KHORCEF Fadhel "su liberazione anticipata". A sostegno della propria decisione ha richiamato esclusivamente l'art. 1 della legge n. 2. Ha proposto ricorso l'interessato tramite il difensore, deducendo violazione di legge e carenza assoluta di motivazione, avendo il Presidente del Tribunale di Sorveglianza emesso il decreto de plano in un caso non consentito dalle norme e senza addurre alcuna ragione a supporto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per la decisione sul reclamo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Osserva il Collegio che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva, nella materia e in relazione alle questioni esposte, pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. Non solo, infatti, tale forma di statuizione dell'inammissibilità dell'istanza de plano ad opera del Presidente del Collegio, essendo espressamente prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente per le ipotesi in cui «la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o costituisce mera riproposizione di altra già rigettata, non è in astratto compatibile con questioni interpretative di diritto articolate e, oggettivamente, complesse quali quelle prospettate; ma la stessa neppure può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal «giudice dell'impugnazione»: dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio (Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, Borachuk, Rv. 261662). 2. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Bologna perché decida sul reclamo. 2 10 del 2014, senza svolgere alcuna argomentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Il Consigliere estensore Il Presidente Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015

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