Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7152 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7152 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAUCCI BRUNO ALFREDO N. IL 31/01/1968
avverso la sentenza n. 3084/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Genova con sentenza del 4/2/2013 ha confermato la decisione con la
quale, in data 11/4/2012, il Tribunale di Chiavari aveva affermato la penale responsabilità di
RAUCCI Bruno Alfredo in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 legge 638\83 (acc. in
Sestri Levante dal marzo all’ottobre 2007);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando
l’eccessività della pena;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004);
— che, nella fattispecie, la Corte territoriale ha giustificato la quantificazione della pena in relazione
alla ritenuta gravità del fatto e che, a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente oppone una generica
e non argomentata censura;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata, di euro 1.000,00

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