Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7151 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7151 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEKA AVNI N. IL 17/08/1969
avverso la sentenza n. 3152/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con sentenza in data 20/2/2013 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto avverso la sentenza del 8/4/2010 del Tribunale di Genova con cui il Sig.
Avni PEKA è stato condannato in relazione al reato previsto dall’arti° del d.lgs. 10 marzo
2000, n.74, accertato il 27/9/2008. Osserva la Corte di appello che l’appellante ha rinunciato

all’impugnazione e che tale rinuncia comporta la inammissibilità della stessa e dell’appello
incidentale del Pubblico ministero.

La rinuncia rituale all’impugnazione operata dal ricorrente in sede di giudizio di appello priva di
qualsiasi legittimazione l’odierno ricorso, risultando la sentenza impugnata conforme alla legge
e alla volontà dell’allora appellante. I motivi proposti, poi, concernono questioni di fatto e
sollecita la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di
richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante
giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancata applicazione
dell’art.129 cod. proc. pen.

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