Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7150 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7150 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIASCHE’ ANTONINO N. IL 07/09/1980
MODICA CARMELO N. IL 12/05/1969
MODICA ROSARIO N. IL 19/01/1981
CASSIBBA GIOVANNI N. IL 10/02/1978
avverso la sentenza n. 447/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

Ritenuto:

— che avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione gli imputati,
deducendo, il FIASCHE’ il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e gli altri l’erronea interpretazione delle risultanze processuali, in quanto non risulterebbe
provata la riconducibilità dei fatti alle loro persone. Successivamente è stata depositata memoria a
sostegno dei motivi prospettati, valorizzando anche le dichiarazioni confessorie rilasciate dal
FIASCHE’ ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche negate;
— che, nella specie, la Corte del merito, richiamando legittimamente la decisione di primo grado, ha
proceduto ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie confermando motivatamente la
sentenza impugnata nei confronti di MODICA Carmelo, MODICA Rosario e CASSIBBA Giovanni
in ragione della evidente consapevolezza della esistenza dei sigilli dimostrata dalla presenza sul
posto all’atto della loro apposizione da parte della polizia giudiziaria;
— che i motivi di ricorso formulati dai suddetti risultano articolati in fatto con richiami adatti del
procedimento che non possono essere oggetto di valutazione in questa sede;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che, per ciò che concerne la posizione del FIASCHE’ deve ricordarsi come secondo la
giurisprudenza di questa Corte Suprema il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche sia
rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
— che, nella fattispecie in esame, il giudice di merito, nel corretto esercizio di tale potere
discrezionale ha dato rilevanza decisiva alla gravità del fatto ed alla presenza di precedenti penali e
che a nulla rileva la confessione, intervenuta successivamente all’accertamento dei fatti;
— che i ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00 ciascuno

— che la Corte di appello di Catania con sentenza del 30/10/2012 ha riformato la decisione in data
30/6/2010 del Tribunale di Siracusa — Sezione Distaccata di Avola dichiarando non doversi
procedere nei confronti di FIASCHE’ Antonino per le violazioni urbanistiche contestatigli ai capi
a) b) e c) e confermando l’affermazione di responsabilità penale nei suoi confronti (rideterminando
la pena originariamente inflitta) e di MODICA Carmelo, MODICA Rosario e CASSIBBA
Giovanni per il reato di violazione di sigilli;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA