Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 715 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 715 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GERONIMO BRUNELLO N. IL 27/04/19514
avverso la sentenza n. 1517/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 15/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto
eitz,14:t(44.4
Di

Brunello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di

l’Aquila del 115/5/2015 confermativa della sentenza del Tribunale di Sulmona del
15/10/2012 che lo aveva condannato per il delitto di truffa, alla pena di mesi
quattro di reclusione ed euro 51,00 di multa , chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza
e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valorizzazione delle

ordine al reato allo stesso ascritto ed alla valutazione della tempestività della
querela .
Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi manifestamente infondati.
Difatti tutti i motivi proposti attengono a valutazioni di merito che sono
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle
prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè
doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio
di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel
caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento
probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora
sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella
motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o
quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto
valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo
grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del
“devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti
a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del
24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha
riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo
avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima
conclusione in ordine alla responsabilità dell’imputato per i fatti allo stesso
ascritti, in primo luogo ritenendo la querela ( del mese di novembre 2007) del

dichiarazioni della p.o., all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in

tutto tempestiva in relazione al tempo nel quale la p.o. acquisì piena conoscenza
del fatto ( settembre – ottobre 2007) ( Sez. 1 7333/2008, rv. 239162), nel
merito ritenendo le sue dichiarazioni pienamente credibili anche alla luce delle
altre deposizioni testimoniali di testi terzi; mentre la versione dell’imputato era
stata smentita da tutti i testi, sicchè le rinnovate censure, su detti punti, in
quanto meramente reiterative di istanze già risolte in grado di appello, rendono il
ricorso inammissibile ( Sez. 3,44882/2014, rv. 260608; Sez. 2, 11951/2014, rv.
259425).

616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in C 2.000,00 .

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 24 ottobre 2016

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo

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