Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 715 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 715 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANZELLA FRANCESCO N. IL 09/03/1985
avverso l’ordinanza n. 381/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
09/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 01/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo – sezione riesame, con l’ordinanza indicata
in epigrafe ha rigettato l’appello de libertate proposto per conto di
FRANCESCO MANZELLA, in atti generalizzato, contro l’ordinanza con la
quale il G.U.P. del Tribunale della stessa città, in data 18 marzo 2013,
aveva rigettato un’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare
della custodia in carcere (applicata all’odierno ricorrente per i reati di

commessa da più persone riunite e travisate, porto illegale in luogo
pubblico di due pistole e sequestro di persona, in relazione ai quali
aveva riportato in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, la
condanna alla pena di anni 4 di reclusione, oltre pena pecuniaria) con
quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale provvedimento, l’imputato ha proposto (con l’ausilio
del difensore) ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo,
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione degli artt. 274 e 275, comma 4, c.p.p. e vizio di
motivazione (lamenta l’omessa applicazione della novella legislativa di
cui all’art. 1 I. n. 62 del 2011, poiché la moglie – attualmente non
occupata – se il ricorrente fosse ristretto in casa potrebbe lavorare per
sostenere il proprio nucleo familiare; rappresenta che l’attività lavorativa
della moglie dovrebbe svolgersi in orario notturno, che i suoceri non
possono offrire alcun aiuto nell’accudimento della figlia infraseienne, e
che le ritenute esigenze cautelari sono da ritenersi, comunque,
affievolite, in ragione della durata della custodia in carcere sin qui
sofferta e della fungibilità, in sede esecutiva, di mesi sette di reclusione
patita in diverso procediment9.
Ha

chiesto,

conclusivamente,

l’annullamento

dell’impugnata

ordinanza.

3.

All’odierna udienza camerale, dopo la positiva verifica della

regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da
epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.

concorso in rapina aggravata in abitazione e con l’uso di armi,

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già evidenziato
che la nuova disciplina di cui all’art. 275, comma 4, c.p.p., non sarà
applicabile fino al

10 gennaio 2014, e non poteva quindi giovare

«Le modifiche apportate dalla I. n. 62 del 2011 all’art. 275, comma
quarto, cod. proc. pen. non sono ancora applicabili, come stabilito
dall’art. 4 della citata legge. (Fattispecie nella quale il ricorrente, padre
detenuto in carcere di un bambino di età compresa tra i tre ed i sei anni,
invocava l’immediata applicazione della nuove misure di tutela previste
dall’art. 1 legge n. 62 del 2011, sul presupposto che il coniuge,
impegnata in attività lavorativa, non potesse accudire la prole)» (Sez.
IL sentenza n. 25695 del 16 marzo – 3 luglio 2012, CED Cass. n.
253747; conforme, Sez. II, sentenza n. 11714 del 16 – 28 marzo 2012,
CED Cass. n. 252535).
1.1. A tale orientamento – che questo collegio condivide ed intende
ancora una volta ribadire – si è correttamente riportata la decisione
impugnata, con decisione che assorbe il rilievo delle ulteriori, e
meramente incidentali, considerazioni dell’ordinanza impugnata
[secondo la quale, ancora, pur volendo valorizzare il parzialmente
diverso orientamento per il quale «L’art. 1, comma quarto, della legge
n. 62 del 2011 (che dichiara applicabili le disposizioni dell’art. 1 solo a
decorrere dal 10 gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i
posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia
attenuata) si interpreta nel senso che tale applicazione differita non può
concernere il comma primo (che ha modificato l’art. 275, comma quarto,
cod. proc. pen. ampliando il novero dei minori beneficiari della tutela in
esso accordata mediante l’elevazione del limite di età che comporta il
divieto di custodia cautelare in carcere per il genitore), mentre, laddove
ricorrano esigenze di eccezionale rilevanza, solo queste ultime possono

2

all’instante:

giustificare il differimento dell’applicazione a far data dal momento in cui
sarà completato il piano straordinario delle carceri oppure dal 10
gennaio 2014» (Sez. IV, sentenza n. 22338 del 26 aprile – 8 giugno
2012, CED Cass. n. 252740), nondimeno nel caso di specie non
risulterebbe documentata l’assoluta impossibilità della moglie ad
accudire la figlia infraseienne, poiché la futura attività lavorativa che la
donna dovrebbe svolgere prevede un orario di lavoro dalle ore 16.00 alla

potrebbe essere possibile il ricorso a strutture pubbliche o private
abilitate].

1.2. Con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, e per
tale ragione incensurabile in questa sede, la decisione impugnata ha
anche ritenuto (f. 2 ss.) che l’istanza di sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari non
allegasse elementi nuovi, idonei a far ritenere scemate, o comunque
grandemente attenuate, le già ritenute esigenze cautelari di cui all’alt
274, lett. C), c.p.p., desunte inizialmente dalla notevole gravità dei fatti
oggetto di cautela (concorso in rapina aggravata in abitazione e con
l’uso di armi, commessa da più persone riunite e travisate, porto illegale
in luogo pubblico di due pistole e sequestro di persona).

2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’art. 94, comma

1 ter, disp. att.

c.p.p.
Così deciso in Roma, udienza camerale 10 ottobre 2013
Il Co sigliere estensore

Il Presidente

23.00, dal martedì alla domenica, e per questo limitato periodo di tempo

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