Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7148 del 26/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7148 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUTIGLIANO LUIGI N. IL 05/09/1963
avverso la sentenza n. 40128/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
17/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
/(1, 199‘,00
che ha concluso per
(st oauweMpf 4,97,19:Gyti,

Udito, per parte civile, l’Avv
Udit • difensor Avv.

Data Udienza: 26/01/2016

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 17 gennaio 2014 il Tribunale di Foggia dichiarava
l’imputato Luigi Rutigliano colpevole del reato di molestie, e, riconosciutegli le
circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena, condizionalmente
sospesa, di euro 300,00 di ammenda, al risarcimento dei danni in favore della
parte civile da liquidarsi in separato giudizio ed alla rifusione in suo favore delle

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del
suo difensore, il quale lamenta:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 162-bis cod. pen. e difetto ed
illogicità della motivazione; nonostante la difesa d’ufficio avesse chiesto
all’udienza del 17/7/2013 di ammettere l’imputato ad oblazione e quella di fiducia
avesse reiterato l’istanza all’esito dell’istruttoria in data 17/1/2014, la stessa era
stata respinta nel secondo caso in assenza di alcuna motivazione, sebbene
ricorressero tutti i presupposti per il suo accoglimento, essendo stata formulata
prima dell’apertura del dibattimento e riproposta prima della discussione finale a
prescindere dalla regolare notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio.
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto
dell’art. 660 cod. pen. e vizio di motivazione. Il giudizio di responsabilità è stato
basato sulla deposizione della persona offesa X., il quale, visionando le
immagini registrate da telecamera posizionata nei pressi dell’immobile ove era
situata la sua abitazione ha riconosciuto nell’imputato il soggetto che aveva
azionato il campanello in orario notturno, ma non è emerso se tale condotta fosse
stata tenuta solo dal Rutigliano e non anche da altri e la persona offesa, morosa
da mesi nel pagamento dei canoni, ha circoscritto le accuse al solo episodio in
contestazione. Difetta quindi il requisito della petulanza o del biasimevole motivo,
per l’integrazione del quale occorre la commissione di un atteggiamento di
interferenza con la vita altrui continuato nel tempo.
c) Violazione ed errata applicazione dell’art. 163 cod. pen. per avere il Tribunale
concesso la sospensione condizionale della pena non richiesto dalla difesa in
pregiudizio degli interessi dell’imputato, il quale ha interesse a chiederne la revoca
per poterne fruire nell’eventualità di futura commissione di altri reati
contravvenzionali.
d) Violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 175 cod. pen. per avere il
primo giudice negato il beneficio della non menzione della condanna in ragione
della già avvenuta valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ai fini
1

spese di costituzione.

dell’applicazione dell’ammenda e della necessità di evitare locupletazioni premiali
in favore dell’imputato; tale motivazione non tiene conto che la non menzione
persegue il fine di favorire il ravvedimento del condannato e che la relativa
decisione deve avvenire alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen..

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, esentando dalla

1.Risulta dagli atti che l’imputato mediante il proprio difensore d’ufficio sin
dalla prima udienza innanzi al Tribunale aveva chiesto l’ammissione all’oblazione
o, in subordine, qualora si fosse ritenuto necessario che il legale fosse munito di
procura speciale, un rinvio per dotarsi del mandato: entrambe le richieste sono
state respinte con motivazione giuridicamente errata perchè in contrasto col
disposto dell’art. 162-bis cod. pen. e con la disciplina processuale che regola il
procedimento per oblazioneAi ■ise+esei~te—éllecitg,- Infatti, il riferimento alla
regolare e tempestiva notificazione del decreto di citazione diretta non esplica
alcuna rilevanza ostativa all’ammissione al predetto procedimento, per la quale si
richiede che il reato contravvenzionale contestato sia punito con la sola pena
dell’ammenda o con questa, in alternativa, dell’arresto e che la relativa istanza sia
formulata prima dell’apertura del dibattimento. Trattasi dunque di opzione
difensiva, il cui esercizio è previsto possa avvenire, non soltanto nel corso delle
indagini preliminari, ma anche al giudizio ed in questo caso a condizione che non
si superi la fase di apertura del dibattimento, condizione ostativa non verificatasi
nel caso in esame.
1.1 Per contro, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, poiché
l’art. 99 cod. proc. pen., comma primo, riconosce al difensore dell’imputato le
stesse facoltà e gli stessi diritti della parte che rappresenta, per la valida
proposizione della domanda di oblazione, -che, in quanto mero atto di impulso
processuale, non è riservato alla sola persona dell’imputato-, non è richiesto che il
difensore dell’imputato sia munito di procura speciale (Cass. Sez. U, n. 47923 del
29/10/2009, D’Agostino, rv. 244819); in conformità a tale principio, deve
escludersi che l’essere stato il difensore d’ufficio del ricorrente sprovvisto di tale
procura abbia legittimamente impedito l’accesso alla causa estintiva richiesta.
1.2 Deve ritenersi altrettanto giuridicamente erronea l’ordinanza pronunciata
all’udienza del 17/1/2014, che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione
all’oblazione, reiterata prima dell’inizio della discussione ed anzi prima della
conclusione dell’attività istruttoria, sulla base del rilievo della già intervenuta

2

disamina dei restanti.

apertura del dibattimento: in tal modo non si è tenuto conto che la disposizione
dettata dal quinto comma dell’art. 162-bis cod. pen., prescrive testualmente “la
domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del
dibattimento di primo grado” e che quindi la richiesta era perfettamente
tempestiva.
1.2 La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, che dovrà prendere in
considerazione la domanda di oblazione tempestivamente proposta dal difensore

adottando i provvedimenti conseguenti; in tale statuizione resta assorbita ogni
altra questione dedotta col ricorso.

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Foggia per nuovo esame della domanda di oblazione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

dell’imputato e reiterata in limine alla discussione finale del dibattimento,

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