Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7146 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7146 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARGENTO LUCIA N. IL 15/01/1974
avverso la sentenza n. 888/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
t c 11 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 25/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 16 maggio 2014 la Corte di appello di Salerno,
in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede il 15 novembre
2011 appellata da Lucia Argento, riqualificava il reato contestato ai sensi dell’art.
9, comma 2, della legge 1423 del 1956 come violazione prevista dal comma 1
della stessa norma e rideterminava la pena inflitta, revocando la sospensione
condizionale concessa in primo grado. A ragione della disposta revoca, rilevava
che il beneficio era stato erroneamente concesso dal primo giudice, ostandovi le

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lucia
Argento tramite il difensore di fiducia per violazione di legge, carenza e
manifesta illogicità della motivazione sul punto della revoca del beneficio: si
sostiene che l’imputata aveva riportato condanne alla sola pena pecuniaria ed
aveva beneficiato una sola volta della sospensione della pena. La revoca operata
dalla Corte di appello non poteva essere considerata una “revoca di diritto” di
natura dichiarativa, ma era ricollegata al giudizio prognostico fondato sulle
condanne precedenti. Era stata quindi operata in violazione del divieto di

reformatio in peius.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per la ragione che segue. Le Sezioni Unite
di questa Corte (Sez. U del 24/04/2015, P.M. in proc. Longo) sono intervenute
sulla questione di diritto, attinente alla revocabilità in sede esecutiva della
sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa dal giudice nella
fase di cognizione, e, con decisione condivisa dal Collegio, hanno affermato che il
giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della
esecuzione della pena concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen.,
pur in presenza di cause ostative, salvo che tali cause già risultassero
documentalmente al giudice della cognizione. Al fine della doverosa verifica il
giudice dell’esecuzione acquisisce il fascicolo del giudizio.
Quindi, ferma restando l’esclusione della revoca del beneficio nel caso in cui
al giudice della cognizione fossero noti i precedenti penali ostativi alla sua
concessione, la norma consente la revoca della sospensione condizionale della
pena solo quando la causa ostativa non sia né conosciuta né conoscibile da parte
del giudice al momento della deliberazione della sentenza. Spiegano le Sezioni
Unite che detto requisito, della “non conoscibilità”, deve essere riferito alla realtà
della prassi giudiziaria e posto in rapporto agli strumenti di cui si serve il giudice
per la verifica dei precedenti penali dell’imputato, ovverosia per mezzo del
1

precedenti, numerose condanne riportate dall’imputata.

casellario giudiziale. La “non conoscibilità”, si è detto, equivale, in sostanza, al
mancato inserimento nel sistema del casellario giudiziale del precedente
ostativo.

2. Nel caso di specie, dall’esame del certificato del casellario giudiziale, cui
questa Corte può accedere direttamente per la natura del vizio denunciato,
risulta che Argento al momento del giudizio di primo grado aveva riportato
plurime condanne a pena detentiva (Corte di appello Salerno ke-netemixe-2.6-1-21

Feefttntorrej, inoltre era stata dichiarata socialmente pericolosa (decreto del
Tribunale di Salerno del 13 dicembre 2002), con successiva applicazione della
sorveglianza speciale con obblighi (decreto del Tribunale di Salerno del 11 luglio
2006).
Tali rilievi fattuali dimostrano che, al momento della decisione, al Tribunale di
Salerno risultava documentalmente la ricorrenza di cause ostative, per cui, in
mancanza di una impugnazione del PM, la corte di appello non poteva disporre la
revoca del beneficio, anche se erroneamente concesso.

3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, che va
ripristinato.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena e ripristina il
beneficio.
Così deciso, in Roma, il 25 novembre 2015.

9 febbraio 2004, 27 settembre 2005 )per—eempie~esi-221Trt—A—eli

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