Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7145 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7145 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANDRIA COSIMO N. IL 19/11/1946
avverso la sentenza n. 5540/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Taranto, con sentenza emessa il 21/02/2012, dichiarava
Cosimo D’Andria colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 C.d.N. [come
contestato in atti] e lo condannava ad una pena pecuniaria complessiva di C
150,00 di ammenda.

art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla
responsabilità penale dell’imputato e sulla mancata concessione dell’indulto.

3.11 ricorso è stato proposto da difensore, avv. Massimo Saraceno, non
iscritto nell’Albo Speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 613 cod. proc. pen.

4.Le censure dedotte nel ricorso, comunque, sono infondate perché in
contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito
(vedi sentenza impugnata pagg. 1 – 2).

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Cosimo
D’Andria con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA