Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7144 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7144 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITALE ANGELO N. IL 24/04/1954
avverso la sentenza n. 5773/2011 TRIBUNALE di TARANTO, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto con ordinanza del 20.3.2012 ha
disposto trasmettersi a questa Corte l’appello proposto da VITALE Angelo avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto con la quale, in data 9.11.2011 era stata affermata la sua responsabilità penale
per il reato di cui all’articolo 30, comma 1 lettera a) Legge n. 157/1992 (per aver cacciato
selvaggina — turdus merula — fuori dal periodo consentito — acc. in Crispiano, il 12.1.2008);

«

— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del «fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di curo
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

— che l’atto di impugnazione è argomentato esclusivamente in fatto;

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