Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7144 del 12/02/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7144 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Kovalevskiy Sergey, nato a Krasnodar (Russia) il 19/09/1978

avverso la ordinanza del 15 dicembre 2015 della Corte di appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Agnello Rossi, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
R,OISONTiN1

udito il difensore, avv. Antonio RoteMIZI., che hactinr concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste rigettava l’istanza di revoca o modifica della
misura cautelare della custodia carceraria applicata a Sergey Kovalevskiy, in
vista dell’esecuzione del provvedimento di estradizione emesso dal Ministero
della Giustizia il 17 novembre 2015.

Data Udienza: 12/02/2016

Kovalevskiy era stato richiesto in estradizione, sulla base della Convenzione
europea del 1957, dal governo di Russia per il reato di «abuso di potere» per il
quale il Tribunale di Oktyabrkiy, che procedeva nei suoi confronti, aveva emesso
in data 17 maggio 2013 un mandato di cattura.
La Corte territoriale riteneva irrilevante che l’esecuzione del provvedimento
di estradizione fosse stato nel frattempo sospeso in attesa della definizione della
procedura di asilo avviata dall’estradando il 15 novembre 2015, in quanto era

2. Ricorre per cassazione avverso la citata ordinanza il difensore di Sergey
Kovalevskiy, affidandosi a due motivi di annullamento, con cui denuncia la
violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il ricorrente denuncia la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla mera congettura della brevità della procedura per il riconoscimento
del diritto di asilo, anche travisando la data della proposizione della domanda
posticipandola di due mesi, e alla possibilità di assicurare la consegna con altre
misure (l’estradando avrebbe dato prova nel corso della procedura
estradizionale, nella quale era stato sottoposto all’obbligo di firma, di restare nel
territorio italiano).
Deduce altresì la violazione dell’art. 709 cod. proc. pen., come interpretato
dalle Sezioni unite della Suprema Corte, che impone la revoca delle misure
cautelari nel caso di sospensione del decreto di estradizione.
Con motivi nuovi depositati il 5 febbraio 2016, il ricorrente insiste nel
denunciare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento
impugnato, in relazione alla ritenuta imminenza della decisione della
commissione territoriale.
In prossimità della camera di consiglio, in data 10 febbraio 2016, il Ministero
della giustizia ha fatto comunicato il provvedimento emesso in pari data con cui
è stato fissato a partire dal 10 marzo prossimo il termine di 15 giorni, previsto
dall’art. 18, paragrafi 3 e 4 della Convenzione europea di estradizione, per la
presa in consegna del Kovalevskiy da parte delle autorità russe — fatto salvo il
caso del riconoscimento al medesimo della protezione internazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato che la sospensione della esecuzione
della disposta estradizione – derivante sia dal provvedimento ministeriale

2

ragionevole ritenere che la decisione potesse essere assunta in tempi brevi.

adottato a norma dell’art. 709 cod. proc. pen., sia dalla pronuncia del giudice
amministrativo a seguito di ricorso proposto avverso il decreto di estradizione —
comporta che le misure coercitive eventualmente in corso devono essere
revocate. E ciò per l’assorbente rilievo dell’assenza di limiti temporali legalmente
definiti di durata della coercizione personale durante il periodo in cui l’esecuzione
della estradizione resta sospesa, non potendosi applicare la disciplina «ordinaria»
prevista dagli artt. 303 e 308 del codice di rito (Sez. U, n. 41540 del
28/11/2006, Stosic, Rv. 234917; Sez. 6, n. 4338 del 30/12/2014 – dep. 2015,

Nel caso di specie, l’esecuzione della consegna è stata sospesa dal Ministro
della giustizia per effetto dell’attivazione da parte dell’estradando della procedura
diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, dando luogo
ad una situazione del tutto analoga a quella oggetto delle citate pronunce.
Tuttavia, da ultimo, lo stesso Ministero, in vista della conclusione della
suddetta procedura, ha ritenuto di revocare implicitamente la disposta
sospensione fissando, a norma dell’art. 708 cod. proc. pen., un preciso termine
di consegna, alla cui scadenza — salvo proroghe ad istanza dello Stato
richiedente consentite dalla Convenzione europea di estradizione — la persona in
consegna dovrà essere liberata.
Pertanto, venendo meno la sospensione dell’esecuzione del decreto di
estradizione ed essendo stabilito un termine per la consegna, la questione
sollevata dal ricorrente della coercizione personale sine die appare superata.

3. Né può essere accolto, in considerazione del quadro fattuale ora indicato,
l’altro rilievo mosso dal ricorrente alla motivazione del provvedimento
impugnato, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
In sede di legittimità è stato affermato il principio secondo cui, dopo una
decisione favorevole all’accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello
deve disporre la custodia in carcere dell’estradando sul solo presupposto della
richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, senza possibilità di
una successiva revoca del provvedimento cautelare sulla base della dedotta
insussistenza del pericolo di fuga, non assumendo più alcun rilievo, in questa
fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell’art. 714,
comma secondo, cod. proc. pen., quando è emessa prima della sentenza
favorevole all’estradizione (tra le tante, Sez. 6, n. 15161 del 18/03/2014,
Imperiale, Rv. 260880).
Peraltro, le Sezioni Unite hanno stabilito che la definizione della procedura di
estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo
giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva

3

Francisci, Rv. 262404).

nell’ambito del procedimento incidentale de libertate, purché la richiesta si fondi
su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza
delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona
non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione
non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione
definitiva sulla questione

de libertate

che determina una preclusione

endoprocessuale sul punto (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv.
224613).

Consesso, si evince che il giudice di legittimità, nell’enunciare il suddetto
principio, ha inteso riferirsi a quella fase della procedura estradizionale che va
dalla conclusione della fase c.d. giurisdizionale al momento in cui il Ministro della
giustizia ponga in esecuzione il decreto di estradizione: in tale periodo — ha
osservato la Corte — in cui lo stato di detenzione dipende da discrezionali scelte
del Ministro della giustizia («il Ministro della giustizia comunica senza indugio allo
Stato richiedente la decisione»),

deve imporsi il sindacato giurisdizionale

sull’effettiva permanenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, che
possano giustificare l’attenuazione o la revoca della coercizione.
Diverso è il caso in esame, in cui la misura di coercizione personale è stata
emessa nella fase amministrativa in funzione dell’imminente esecuzione del
decreto ministeriale e per consentire quindi la materiale consegna
dell’estradando allo Stato istante (Sez. 6, n. 1881 del 27/11/2008 – dep. 2009,
Imperiale, Rv. 242403).

4. Conclusivamente, per quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato
con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo. La Cancelleria provvederà
agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso il 12/02/2016

Dalla lettura della motivazione della decisione assunta dal Supremo

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