Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7143 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7143 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 29/11/2013

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Monna Gianni, nato a Carovigno il 15.11.64
imputato art. 256 D.Lgs. 152/06
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto del 25.1.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Il ricorrente è stato giudicato responsabile di violazione dell’art. 256 d.lgs 152/06 e
condannato alla pena di 2000 C di ammenda.
Avverso tale decisione, egli ha proposto appello che è stato convertito in ricorso

(stante la

non appellabilità delle condanne alla sola ammenda – art. 593 co. 3 c.p.p.).

Il gravame chiede la rinnovazione parziale del dibattimento per acquisire la
ex art. 415 bis
certificazione depositata in occasione dell’interrogatorio richiesto al P.M.
c.p.p.. Al tal fine, vengono riepilogati i fatti e si ricorda che il Monna effettuava attività di
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e che aveva presentato domanda di variazione di
classe ricordando, quindi, lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, egli aveva prodotto una
circolare ministeriale di cui il giudice di merito non aveva tenuto conto così come aveva
sottovalutato il fatto che l’autorizzazione fosse poi sopraggiunta 17 giorni dopo il sequestro del
veicolo.

Il ricorso è inammissibile perché in fatto. Come è possibile evincere dalla stessa sintesi
dei motivi sopra riportata il ricorrente punta ad una rivisitazione delle prove per trarne
conseguenze diverse e più favorevoli all’imputato.
Si tratta, però, di richiesta inammissibile perché l’unico controllo che questo giudice di
legittimità può svolgere sulla motivazione dei giudici di merito deve puntare alla verifica che
questi abbia preso in considerazione tutte le emergenze, non le abbia travisate ed, anzi ne
abbia dato una lettura non manifestamente illogica.
Non ha, invece, alcun rilievo che la stessa prova possa essere suscettibile di diverse
altre interpretazioni perché, una volta che il giudice del merito abbia fornito una spiegazione
plausibile della propria analisi probatoria, l’esame del giudice di legittimità non può andare
oltre il controllo della chiave interpretativa essendo preclusa (sez. n 11.1.07, Messina, Rv. 235716) “la
possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella
effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei
dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o
attendibilità delle fonti di prova”.
Tutto ciò premesso, va anche detto che la motivazione qui in esame non presta il fianco
a critiche di sorta.
Per quel che attiene, invece, alla richiesta di correzione del capo di imputazione, essa va
rivolta al competente giudice di merito dell’esecuzione.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

Il ricorrente invoca, altresì, la correzione dell’errore materiale contenuto nel capo di
imputazione ove si indica la data – di commissione del fatto – nel 19.12.09 in vece di quella
del 19.12.08.

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