Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7141 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7141 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
Ferrante Antonino, nato a Palermo il 18.8.59
imputato artt. 279 e 137 d.lgs 152/06
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 21.4.10

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Il Tribunale ha condannato l’odierno ricorrente per avere attivato e gestito un impianto
di autocarrozzeria senza avere previmente ottenuto l’autorizzazione per al emissione di fumi e
gas.
Avverso, tale decisione, egli ha proposto appello, convertito in ricorso (stante la non
appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) delle sentenza che irrogano la sola pena dell’ammenda.
Preliminarmente, deve annotarsi la inammissibilità del ricorso perché avanzato da
difensore non abilitato ( non iscritto, cioè, nel prescritto albo speciale ex art. 613 c.p.p.).
In ogni caso, va soggiunto che il gravame è inammissibile perché in fatto e generico. In
esso, cioè – equivocando il ruolo di questa S.C. – si evidenziano circostanze di fatto (venir meno
dell’abusiva emissione di fumi, conformità dello scarico dei reflui,venir meno del rischio di inquinamento atmosferico)

la cui verifica non rientra nelle competenze di questa S.C. (il tutto senza tralasciare di
considerare che si tratta di circostanze di fatto meramente asserite. Anche l’invocazione di una

Data Udienza: 29/11/2013

riduzione di pena (secondo motivo) si basa su apprezzamenti in fatto che non possono essere
svolti in questa sede.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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