Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 714 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 714 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADELSBURG FLORENZ N. IL 24/01/1978
avverso la sentenza n. 58/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ADELSBURG Florenz ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod. pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale, assumendo che difetterebbe il dolo
essendosi egli allontanato solamente per convincere la moglie a rientrare a

2.

mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, censurando che non si è tenuto conto della particolarità del movente.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

casa dopo un litigio;

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