Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7138 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7138 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUVITOSO CALOGERO N. IL 02/04/1940
avverso la sentenza n. 4007/2044 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con sentenza in data 10/5/2013 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del
28/6/2011 del Tribunale di Palermo con cui il Sig. Calogero RUVITOSO è stato condannato
in relazione al reato continuato previsto dagli artt.81 e 110 cod. pen., 44, 93-95, 65-72 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, accertato il giorno
11/8/2009

Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito
hanno considerato la complessiva posizione processuale e non soltanto il comportamento
tenuto nel corso del processo. Si legge nella sentenza di appello che non solo ‘imputato ha
riportato tre condanne per fatti non modesti in tema di reati contro la pubblica
amministrazione, ma ha già usufruito di sostituzione della pena detentiva senza che questo
abbia comportato un elemento di ostacolo alla commissione di nuove violazioni. Si tratta di
motivazione coerente e priva di manifesta illogicità, con la conseguenza che questa Corte non
è legittimata a sindacare il merito della scelta operata dalla Corte di appello e il motivo di
ricorso si appalesa manifestamente infondato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lette) cod. proc.
pen. con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva.

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