Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7137 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7137 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA PLACA LUCIANO DAMIANO N. IL 19/09/1957
avverso la sentenza n. 1908/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

P

Con sentenza in data 11/4/2013 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del
18/11/2010 del Tribunale di Termini Imerese, sez. dist. di Cefalù, con cui il Sig. Luciano ikftQamu&A”,4
PLACA è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.5, lett.b), e 6 della legge 30
aprile 1962, n.283, accertato il 19/2/2008.

Osserva la Corte che i giudici di appello hanno compiuto una valutazione né incoerente né
illogica allorché hanno considerato sia l’esistenza di una condanna per fatti di analoga natura
sia l’esistenza di altra condanna e hanno su questa base considerato non giustificate la
concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’accoglimento delle richieste di
diminuzione della pena e di una sua sostituzione. Si è in presenza di valutazione di merito che
questa Corte potrebbe sindacare solo in presenza di incoerenza del giudizio rispetto ai fatti o di
illogicità palese dell’argomentazione a sostegno della decisione. Così non è e il ricorso di palesa
come manifestamente infondato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc.
pen. in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato sulla base di un giudizio di gravità
non ancorato alle risultanze probatorie.

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