Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7136 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7136 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELCHIORRE MICHELE N. IL 10/07/1964
avverso la sentenza n. 3586/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 29/11/2013
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Bari con sentenza dell’8/11/2012 ha confermato la decisione con la
quale, in data 20/4/2010 il Tribunale di Foggia aveva affermato la responsabilità penale di
MELCHIORRE Michele per i reati di cui agli artt. 181 d.lgs. 42\2004 e 635 cod. pen.;
— che, nella specie, la Corte del merito, richiamando legittimamente la decisione di primo grado, ha
proceduto ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie confermando motivatamente la
sentenza impugnata;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali, in quanto non risulterebbe provata la riconducibilità dei
fatti alla sua persona;