Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7135 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7135 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONIGLIARO PIETRO N. IL 23/10/1952
avverso la sentenza n. 11289/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 14/02/2013, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Pietro Conigliaro – imputato
del reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, L. 638/1983 (come contestato in atti) – la
pena di mesi tre, gg. dieci di reclusione ed C 300,00 di multa; il tutto in
continuazione con i fatti oggetto del decreto del Gip di Brescia del 24/09/2012.

motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla congruità della
pena applicata.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come applicata in atti.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto

da Pietro

Conigliaro con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

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