Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7134 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7134 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALI’ ANNA MARIA GRAZIA N. IL 18/11/1971
avverso la sentenza n. 1743/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

Ritenuto:
— che il Tribunale di Catania in composizione monocratica con sentenza dell’8/3/2013 ha affermato
la responsabilità penale di CALI’ Anna Maria Grazia per il reato di cui agli articoli 93,94 e 95
d.P.R. 380\01 (acc. in Misterbianco, il 4/3/2011);

— che, nella specie, risulta accertato che la predetta ha effettivamente realizzato le opere descritte
nell’imputazione contravvenendo alle richiamate disposizioni. A tale evenienza la ricorrente oppone
censure in fatto, con richiami ad atti del procedimento la cui consultazione è preclusa a questo
giudice di legittimità, proponendo, sostanzialmente, una inammissibile lettura alternativa del
compendio probatorio;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che all’esito del giudizio di primo grado il difensore si è limitato a richiedere l’assoluzione
dell’imputata senza formulare alcuna richiesta in merito alle attenuanti generiche o eventuali
benefici, cosicché non può opporsi in questa sede la mancanza di motivazione sul punto;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte
Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali, in quanto non risulterebbe provata la sua responsabilità
e la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione;

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