Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7133 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7133 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARRIERI PIETRO N. IL 19/10/1954
avverso la sentenza n. 1226/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 29/11/2013
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 22/2/2013, ha confermato la decisione con la
quale il Tribunale di Brindisi, in data 24/6/2010 aveva affermato la responsabilità penale di
CARRIER’ Pietro per il reato di cui agli articoli 81 cod. pen. e 2, comma ibis legge 638\83 (in
Brindisi il 30/10/2006);
— che, nella specie, risulta accertato che il predetto aveva omesso il versamento all’INPS delle
ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e che tale circostanza era
stata ritenuta dimostrata, dai giudici di merito, in base al contenuto dei modelli DM 10;
che l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di
-un’imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può
essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti modelli DM/10
trasmessi dal datore di lavoro all’INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria
(Sez. III n. 14839, 16 aprile 2010 ed altre prec. conf.)
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
‘attuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione;