Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7132 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7132 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITTOZZI LUCA N. IL 17/04/1982
avverso la sentenza n. 12908/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 29/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Napoli, con sentenza emessa 1’08/04/2011, dichiarava Luca
Vittozzi colpevole dei reati di cui agli artt. 71, comma 4 lett. b), in relazione
all’art. 87 d.lgs. 81/2008 e 4 L. 628/1961 [come contestati in atti] e lo
condannava alla pena di C 400,00 di ammenda.
2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
3. L’impugnazione è stata proposta da difensore avv. Michelangelo Morgera,
non iscritto nell’Albo speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità
del ricorso, ex art. 613 cod. proc. pen.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Luca Vittozzi
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie