Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7131 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7131 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Carlucci Pietro, nato a Ceglie Messapica (Br) il 28.9.72
imputato art. 2 d.lgs 74/00
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Parma del 22.1.3
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 2 di
reclusione e in ordine al reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/00
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato in ordine
alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in
proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,
Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del giudice di
Data Udienza: 29/11/2013
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il G.i.p. ha fondato le
ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo alla
c.n.r. redatta dalla G.di. F. di Fornovo Taro e dai relativi allegati (compresa la documentazione
oggetto di sequestro).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013
Il Presidente
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.)