Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7130 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7130 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Gambardella Tobia, nato a Nocera Inferiore (Sa) I’8.7.82
imputato artt. 6 bis L. 401/899 e 635 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, del 25.2.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Il ricorrente è stato giudicato responsabile di violazione della normativa contro la
violenza negli stadi e di danneggiamento. La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha
ribadito il giudizio del Tribunale.
Il ricorso che il condannato propone contro tale decisione è, però, inammissibile perché
generico ed assertivo. Ed infatti, in tutti i motivi, egli non fa altro che affermare – senza
maggiori specificazioni – la illogicità ed inadeguatezza della motivazione e la possibilità (non
meglio precisata) che i giudici avrebbero avuto per assolverlo e riconoscergli – non identificati benefici.
In altri termini, la richiesta non è sostenuta da alcun apparato argomentativo idoneo ad
individuare la fallacia della motivazione adottata dal secondo giudice, non avendo la difesa
illustrato le ragioni specifiche per le quali gli elementi valorizzati nella pronuncia impugnata
non sarebbero idonei a sostenere l’affermazione di penale responsabilità, limitandosi – come
detto – ad una vaga ed indistinta censura.
Data Udienza: 29/11/2013
E’ stato, invece, ripetutamente affermato che, ai fini di una valida sostenibilità del vizio
di motivazione ex art. 606 lett. e) la specificità dei motivi di gravame è un corollario
imprescindibile dovendo, essi, contenere «l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» (sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella,
Rv. 234914).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013
Il Presidente
P.Q.M.