Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 713 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 713 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLEVI CARLO N. IL 24/09/1951
avverso la sentenza n. 3364/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ALLEVI Carlo ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337, 582-585
e 624-625 n. 7 cod. pen., e lamenta l’eccessività della pena inflitta, assumendo che
non sarebbe stata adeguatamente valutata la sua personalità.

Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-

cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta
– come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha negato la riduzione della pena al
minimo edittale, osservando che l’imputato, a causa dei numerosi e gravi precedenti
penali appariva immeritevole di un’attenuazione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

§2.

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