Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 713 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 713 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC BRUNO N. IL 03/05/1982
avverso la sentenza n. 9007/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

130 Radosavlyevic

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p. è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: per escludere le attenuanti generiche si argomenta in ordine alla gravità del fatto che
ha cagionato lesioni a 9 persone a seguito di assunzione di alcool e diverse droghe.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q Ivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 25 novembre 2015

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

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