Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 713 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 713 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC BRUNO N. IL 03/05/1982
avverso la sentenza n. 9007/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/11/2015
130 Radosavlyevic
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p. è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: per escludere le attenuanti generiche si argomenta in ordine alla gravità del fatto che
ha cagionato lesioni a 9 persone a seguito di assunzione di alcool e diverse droghe.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q Ivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 25 novembre 2015
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata