Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 713 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 713 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MURA GIOVANNI N. IL 13/11/1946
avverso la sentenza n. 769/2015 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
09/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

IN FATTO E IN DIRITTO

Mura Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Cagliari del 9/12/2015, confermativa della sentenza del Tribunale di Cagliari del
11/11/2014 con la quale, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia,
per il reato di insolvenza fraudolenta, chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza della
motivazione nonché l’erronea applicazione della legge penale, in relazione alla

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce
della gravità del fatto. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più
volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione ( Sez. VI
n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163).
Nella specie è stato evidenziata la personalità dell’imputato che annovera
reati contro il patrimonio, e l’entità del danno .
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2016

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

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