Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7129 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7129 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUNGIGUERRA FRANCESCO N. IL 03/12/1981
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avverso la sentenza n. 16085/2009 TRIB. EZ.DIST. di
FRATTAMAGGIORE, del 14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con sentenza in data 14/3/2012 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, il Sig.
Francesco MUNGIGUERRA è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.96
della legge n.907 del 1942 e 8 della legge n.27 del 1951, commesso il 12/4/2007.

Osserva la Corte che la motivazione della sentenza non appare affatto fondata su un quadro
probatorio incompleto. Il giudicante ha preso atto della tipologia e della quantità di tabacchi,
nonché della tipologia dell’esercizio gestito dal ricorrente (caffetteria) e ha concluso per
l’esistenza di prove certe della destinazione dei tabacchi alla vendita. A fronte di una
motivazione coerente e priva di vizi logici, il ricorrente propone censure che introducono
contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel
merito dal giudicante; si tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto
affermato dalla costante giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta
Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione alla destinazione dei tabacchi alla vendita.

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