Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7128 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7128 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROTTA ANGELINA N. IL 24/12/1965
avverso la sentenza n. 1787/2098 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 07/04/2,009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Calsigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.

Ritenuto:
— che il Tribunale monocratico di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 7/4/2009 ha affermato
la penale responsabilità di TROTTA Angelina in ordine al reato di cui all’art. 95 d.P.R. 380\01
(acc. in Curti, il 16/5/2008);
— che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
— che avverso detta sentenza ha proposto “appello” (qualificato come ricorso per cassazione, ai
sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p.) l’imputata, deducendo la violazione di legge ed il vizio di
motivazione avendo il giudice ritenuto sussistente la violazione contestata senza un preventivo
accertamento delle caratteristiche della costruzione e denunziando l’eccessività della pena;
— che correttamente il giudice del merito ha ritenuto sussistente la violazione, avendo questa Corte
già affermato che, ai fini dell’applicabilità delle suddette disposizioni, la natura dei lavori è del tutto
irrilevante in quanto la norma presuppone esclusivamente che gli interventi siano eseguiti in zona
sismica (Sez. III n. 46081, 15 dicembre 2008). Si è inoltre specificato, successivamente, che solo
gli interventi di semplice manutenzione ordinaria sono sottratti all’applicazione di tale disciplina
(Sez. III n. 34604, 24 settembre 2010). Tali considerazioni appaiono perfettamente in linea con la
lettera della legge che si riferisce espressamente a -tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità-, senza alcuna specifica distinzione con riferimento ai
materiali o al carattere precario della costruzione (v. Sez. III n. 23076, 8 giugno 2011) poiché ciò
che rileva, in concreto, è la esigenza di salvaguardare la sicurezza delle costruzioni che insistono in
zone a rischio sismico. Dunque, sulla base della descrizione dell’intervento contenuta nel capo di
imputazione, il giudice del merito ha correttamente applicato la legge fornendo adeguata
motivazione;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004).;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata, di euro 1.000,00

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